TFR – Istruzioni per l’uso

Principalmente cinque, secondo me e secondo i critici della riforma:

  1. La generale “poca fruibilità” da parte dei lavoratori, o comunque dei non-addetti al settore, degli strumenti adeguati alla comprensione esatta dei costi e della rendita dei fondi pensione. Da cui derivano: a) le bizzarre proposte d’adesione a fondi sempre più vaghi e variegati, che promettono miracoli; e b) la bizzarria di un’operazione mediatica che spinge fortemente all’adesione “sulla fiducia” a tali strumenti finanziari.
  2. L’impossibilità da parte dei lavoratori di aderire a forme di previdenza complementare, senza aderire anche alla riforma del TFR (e quindi anche la perdita dei contributi versati dal datore di lavoro per una pensione complementare attualmente in auge, in caso di non adesione alla riforma).
  3. (*) La mancanza di garanzie sulla rendita del fondo pensione, legata allo scarso controllo sugli investimenti finanziari, alla volubilità del mercato e all’impossibilità di prevederne l’andamento futuro, anche alla luce dei recenti scandali nazionali ed internazionali (vedi vari casi: Cirio, Parmalat, Enron, Argentina, ecc…), che hanno mandato sul lastrico migliaia di piccoli risparmiatori. Peraltro, se è vero che negli ultimi 100 anni la borsa americana (il cui indice funge da riferimento) è cresciuta, è anche vero che in mezzo ci sono stati periodi medio-lunghi (10-20 anni) di STAGNAZIONE: in questi periodi ci stanno vite.
  4. E’ importante ricordare che i fondi pensione COSTANO, la gestione SI PAGA, e le mille variabili che possono intervenire nella vita di un lavoratore (l’esigenza di liquidità, causata per i più svariati motivi), possono pesare più del previsto nel rendimento degli stessi.
  5. (mia opinione, personalissima). Disparità di trattamento: per ipotesi, due lavoratori che abbiano fatto lo stesso mestiere, nella stessa mansione e con lo stesso livello, per 40 anni, potranno avere livelli pensionistici differenti. Chi è stato “fortunato” avrà una pensione più alta, chi è stato “sfortunato” più bassa. Sappiamo come va: per uno che ha avuto due fette di torta, c’è sempre quello che non ne ha avuta nemmeno una. E’ giusto? Ha ancora senso parlare di “etica”?

Altri aspetti da non sottovalutare infine sono: A) tassazione (e relative, ma variabili, detrazioni/deduzioni fiscali), B) contribuzione al fondo (per lo più a carico del lavoratore), C) riscossione del capitale al momento di andare in pensione (non si può riscuotere in toto, conversione del fondo ad un meccanismo di pensione gestito da un’assicurazione, con tutti i costi che ciò comporta), D) reversibilità al coniuge (generalmente non prevista), E) rischio post-pensione legato alla propria durata di vita.

(*) Su questo punto si potrebbe ampliare e approfondire ulteriormente il discorso, sulle ragioni per le quali nemmeno le garanzie previste per legge della conservazione del capitale siano particolarmente efficaci, ma questa è un’altra storia…

Insomma, alla fine non si va molto lontano se si definisce la presente riforma come “una fregatura” per i lavoratori, soprattutto per i più giovani, perchè fondamentalmente le alternative in cui ci troviamo, vanno effettivamente poste in questi termini:

  1. rinunciare alla liquidazione “sperando” di integrare la pensione in futuro, avendo fede nel mercato (!!!)
  2. tenersi il trattamento di fine rapporto rivalutato (75%inflazione+1.5%) ed una pensione da fame.

Senza contare la mostruosa operazione mediatica che già si va facendo strada in questo periodo e che proseguirà sicuramente per tutto il primo semestre 2007, con l’unico intento di confondere le acque e di far sì che gli interessati NON sappiano a cosa vanno incontro.

Che fare dunque?

Tra le due opzioni consiglio caldamente la seconda: tenersi stretta l’indennità di liquidazione e non aderire alla previdenza complementare.

Fonti legislative:
– D. Lgs. 124 del 21 aprile 1993, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
– Legge 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.”;
– D.M. 21 novembre 1996, n. 703, “Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.”;
– D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

Approfondimenti:
http://www.pensionilex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=26741&idCat=570
http://www.kataweb.it/spec/home_speciale.jsp?ids=1018206
-(articolo trascritto)-

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