Il Lemene o il Kwai!?

Inoltre, per affermare che un parapetto od una ringhiera siano sicure, devono rispettare i seguenti quattro requisiti normativi:

  1. ALTEZZA: i parapetti e le ringhiere devono essere alti almeno un metro dal piano del pavimento (D.P.R. n. 547 27/04/1955).
  2. SPORGENZE NELLA PARTE INTERNA: non devono presentare nella parte interna sporgenze situate ad un’altezza dal pavimento tale da favorire l’appoggio del piede e lo scavalcamento da parte dei bambini.
  3. DIMENSIONE MASSIMA DEI VUOTI: devono essere fissate in modo da impedire il passaggio di oggetti. Non devono lasciar passare una sfera di diametro 10 cm (D.M. n.236 del 14/06/1989);
  4. RESISTENZA ALLA SPINTA ORIZZONTALE: i parapetti di balconi e terrazzi devono essere in grado di resistere ad una spinta orizzontale di 1000 N/m applicata sul mancorrente.

Come si può constatare nella foto 5, il punto 2 della normativa non è rispettato.
Dobbiamo sperare nella Provvidenza o nella serietà dei controllori per non vedere un bambino scomparire nella cascata?

Insomma, un povero ponte che è la risultante di una serie di  soluzioni errate, inestetiche, pericolose e costose, se si pensa alle continue riparazioni e sostituzioni delle paratie.
Senza dimenticare le manovre acrobatiche della macchina operatrice durante le operazioni di pulizia del fiume, che dovrebbero essere programmate a calendario e non eseguite dopo le solite telefonate del sottoscritto.

Il problema è pertanto quello solito della competenza e della responsabilità: CHI HA COLLAUDATO il ponte? CHI HA PAGATO? CHI PAGHERÀ?

Le due ultime domande hanno già la risposta: NOI!

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